Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La musica popolare bandistica, corale e dialettale, di seguito denominata «musica popolare», è riconosciuta come un aspetto fondamentale della cultura nazionale, da promuovere e da sostenere come bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana.
      2. La musica popolare comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni di musica popolare non a fini di lucro, ai sensi dell'articolo 3.
      3. La presente legge tutela e sostiene la musica popolare in conformità all'articolo 33 della Costituzione.